Nota in calce
a Nella legge romana, la “sola condizione necessaria per contrarre matrimonio” era “il consenso delle parti” e non era richiesta nessuna autorizzazione preliminare, cerimonia o convalida. (The New Schaff-Herzog Religious Encyclopedia, Vol. VII, pagg. 198, 199) Pertanto, se un uomo faceva una proposta di matrimonio a una donna ed ella acconsentiva, questo era tutto ciò che la legge richiedeva perché il matrimonio fosse valido.